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Ho
iniziato ad ampliare e riordinare (estate 2009) questa sezione sulle leggi con l'intento di riuscire ad offrire
finalmente una panoramica chiara e precisa su questo argomento
fondamentale.
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Sezione inizialmente
avviata dal sig. Giuliano
Fois e successivamante ampliata ed approfondita con interventi sia da
parte di
altri utenti, sia dal sottoscritto (z.g.).
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Piccola
introduzione
sull'Italia
in generale. Per
strano che possa sembrare, la legge che in Italia regolamenta
sostanzialmente tutte le attività estrattive risale a quando c'era ancora
il Re, perché risale al 1927 ed è tuttora in vigore con aggiornamenti
apportategli nel 1999. Si tratta della legge "29
Luglio 1927 n°1443" e
leggendola se ne ricavano un paio di cose fondamentali,
quale ad esempio il fatto che essendo tutti i beni del sottosuolo di
proprietà governativa, a ben vedere non potremmo quindi estrarre minerali
neanche da miniere preesistenti. Per contro, per nostra fortuna in detta
legge non sono invece contemplate le sabbie aurifere e relativa pesca
dell'oro, da cui ne deriva che sui fiumi si può andare tranquillamente a
cercare oro; questo naturalmente se compatibile con le eventuali
regolamentazioni particolari che possono avere le regioni o i parchi
interessati. A lato pagina ci sono i tasti per visualizzare le normative
di detti singoli particolarismi.
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Va detta una cosa
è cioè che con questa sezione dedicata alle leggi io non intendo
minimamente "scoraggiare" il cercatore: ho anzi diversi amici
che agiscono tranquillamente in ogni dove fregandosene bellamente di
divieti e normative. Queste pagine intendono solo informare sulla
situazione legale e su quanto (o poco) si rischi al merito, di modo che
ognuno possa poi regolarsi come meglio crede.
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Piemonte
in breve.
La legge impone che chiunque voglia intraprendere la
raccolta di
minerali per uso collezionistico e scientifico deve essere iscritto ad
un registro regionale: la
richiesta di iscrizione é gratuita e va inoltrata alla Regione Piemonte - Direzione
Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività
Estrattive che ha sede in Via Pisano n. 6 - 10152 TORINO. I numeri
da contattare per informazioni sono invece il 011/432.30.60 o
011/432.28.80.
Verrà
rilasciata una comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro dei
raccoglitori di minerali, portatela con voi quando siete sul fiume, e se
qualche guardia ignorante vi dice di sgombrare non state a discutere e
mostrategli l’autorizzazione. (approfondimenti a lato pagina).
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Lombardia
in breve. In questa regione, la ricerca dell'oro e di altri
minerali è libera e non
occorre alcun certificato al merito. Andranno semplicemente rispettate
le norme della Legge riportata qui a lato pagina, tenendo naturalmente
presente che i vari parchi situati in questo territorio possono disporre
invece di proprie regolamentazioni al merito.
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| Valle
d'Aosta in breve. La Regione istituisce presso la struttura
competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di
fossili e di minerali da collezione. Chiunque intenda svolgere le attività
è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito
attestato di iscrizione (approfondimenti
a lato pagina). |
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Svizzera.
Dopo gentile segnalazione (2009) di "El Loco", riporto qui a
seguire le note informative che mi ha inviato sulla regolamentazione della
ricerca di minerali: "...in Svizzera,
per cercare minerali bisogna avere una
patente che costa circa 150 Franchi (svizzeri, n.d.r.) e bisogna
richiederla al Museo di Storia Naturale di Lugano. Volendo, è possibile
scaricarsi il formulario da compilare anche dal loro sito e vi
andrà allegata una foto formato passaporto. Ps. se si intende agire in un patriziato
bisogna allora fare una seconda domanda e pagare un' altra tassa. Inoltre,
la ricerca di fossili e la raccolta è comunque proibita in tutto il
Canton Ticino: occhio alle multe salatissime e alle denuncie in magistratura".
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APPUNTI
DA DOCUMENTI. 1729, 11 Luglio. Disposizioni delle Regie Costituzioni, Lib. VI, tit.
VI delle miniere. 1) Tutti possono andare in cerca di miniere. 2) I feudatari investiti e i possessori dei fondi hanno il
diritto di prelazione se i lavori non sono cominciati. 3) Nessuno può impedire
lo scavo di miniere, e queste possono essere scavate anche in fondi altrui, mediante il risarcimento del
danno. 4) La sospensione dei lavori per un anno comporta lo stato
d’abbandono. 5) Le miniere non possono essere iniziate prima di aver consegnato i campioni alla Camera dei
Conti e averne ricevuto licenza. 6) Il diritto di signoraggio, dovuto al re o al feudatario
investito delle miniere,
é la decima dell’oro e dell’argento, la quindicesima del rame e stagno,
la vigesima del piombo e ogni altro metallo prodotto, senza aggravio di
spese. 7) I minerali estratti non possono essere esportati prima di essere ridotti in metallo,
l’oro e l’argento non possono mai essere esportati, il rame non può essere
esport. senza il parere del consiglio
d’artiglieria. (cfr. modifiche e aggiunte apportate con il manif. del 1738 e con
le Costituz. del 1770). |
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Approfondimenti di questa pagina |



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