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Ho
iniziato ad ampliare e riordinare (estate 2009) questa sezione sulle leggi con l'intento di riuscire ad offrire
finalmente una panoramica chiara e precisa su questo argomento
fondamentale.
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Sezione inizialmente
avviata da Giuliano
Fois e successivamante ampliata ed approfondita con interventi di
altri utenti e del sottoscritto.
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Piccola
introduzione
sull'Italia
in generale. Per
strano che possa sembrare, la legge che in Italia regolamenta
sostanzialmente tutte le attività estrattive risale a quando c'era ancora
il Re, perché risale al 1927 ed è tuttora in vigore con aggiornamenti
apportategli nel 1999. Si tratta della legge "29
Luglio 1927 n°1443" e
leggendola se ne ricavano un paio di cose fondamentali,
quale ad esempio il fatto che essendo tutti i beni del sottosuolo di
proprietà governativa, a ben vedere non potremmo quindi estrarre minerali
neanche da miniere preesistenti. Per contro, per nostra fortuna in detta
legge non sono invece contemplate le sabbie aurifere e relativa pesca
dell'oro, da cui ne deriva che sui fiumi si può andare tranquillamente a
cercare oro; questo naturalmente se compatibile con le eventuali
regolamentazioni particolari che possono avere le regioni o i parchi
interessati. A lato pagina ci sono i tasti per visualizzare le normative
di detti singoli particolarismi.
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Va detta una cosa
è cioè che con questa sezione dedicata alle leggi io non intendo
minimamente "scoraggiare" il cercatore: ho anzi diversi amici
che agiscono tranquillamente in ogni dove fregandosene bellamente di
divieti e normative. Queste pagine intendono solo informare sulla
situazione legale e su quanto (o poco) si rischi al merito, di modo che
ognuno possa poi regolarsi come meglio crede.
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Piemonte
in breve.
La legge impone che chiunque voglia intraprendere la
raccolta di
minerali per uso collezionistico e scientifico deve essere iscritto ad
un registro regionale: la
richiesta di iscrizione é gratuita e va inoltrata alla Regione Piemonte - Direzione
Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività
Estrattive che ha sede in Via Pisano n. 6 - 10152 TORINO. I numeri
da contattare per informazioni sono invece il 011/432.30.60 o
011/432.28.80.
Verrà
rilasciata una comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro dei
raccoglitori di minerali, portatela con voi quando siete sul fiume, e se
qualche guardia ignorante vi dice di sgombrare non state a discutere e
mostrategli l’autorizzazione. (approfondimenti a lato pagina).
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Lombardia
in breve. In questa regione, la ricerca dell'oro e di altri
minerali è libera e non
occorre alcun certificato al merito. Andranno semplicemente rispettate
le norme della Legge riportata qui a seguire, tenendo naturalmente
presente che i vari parchi situati in questo territorio possono disporre
invece di proprie regolamentazioni al merito
(approfondimenti
a lato pagina).
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| Valle
d'Aosta in breve. La Regione istituisce presso la struttura
competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di
fossili e di minerali da collezione. Chiunque intenda svolgere le attività
è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che,
entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito
attestato di iscrizione (approfondimenti
a lato pagina). |
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Svizzera.
Dopo gentile segnalazione (2009) di "El Loco", riporto qui a
seguire le note informative che mi ha inviato sulla regolamentazione della
ricerca di minerali: "...in Svizzera,
per cercare minerali bisogna avere una
patente che costa circa 150 Franchi (svizzeri, n.d.r.) e bisogna
richiederla al Museo di Storia Naturale di Lugano. Volendo, è possibile
scaricarsi il formulario da compilare anche dal loro sito e vi
andrà allegata una foto formato passaporto. Ps. se si intende agire in un patriziato
bisogna allora fare una seconda domanda e pagare un' altra tassa. Inoltre,
la ricerca di fossili e la raccolta è comunque proibita in tutto il
Canton Ticino: occhio alle multe salatissime e alle denuncie in magistratura".
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Approfondimenti di questa pagina |




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