Sito di Zappetta Gialla sull'Oro.

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Leggi & normative

 

 

Novità:  al Sito ho affiancato Facebook: lì potrete chiedere, leggere o dialogare tra di voi.

pubblicazione di Miniere d'Oro(2003) web.tiscali.it/minieredoro(2004) www.minieredoro(2006 / 2023)

 

 

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Collaboratori e corrispondenti

Ho iniziato ad ampliare e riordinare (estate 2009) questa sezione sulle leggi con l'intento di riuscire ad offrire finalmente una panoramica  chiara e precisa su questo argomento fondamentale.

   

Sezione inizialmente avviata dal sig. Giuliano Fois e successivamante ampliata ed approfondita con interventi sia da parte di altri utenti, sia dal sottoscritto (z.g.).

 

   

Piccola introduzione sull'Italia in generale. Per strano che possa sembrare, la legge che in Italia regolamenta sostanzialmente tutte le attività estrattive risale a quando c'era ancora il Re, perché risale al 1927 ed è tuttora in vigore con aggiornamenti apportategli nel 1999. Si tratta della legge "29 Luglio 1927 n°1443" e leggendola se ne ricavano un paio di cose fondamentali, quale ad esempio il fatto che essendo tutti i beni del sottosuolo di proprietà governativa, a ben vedere non potremmo quindi estrarre minerali neanche da miniere preesistenti. Per contro, per nostra fortuna in detta legge non sono invece contemplate le sabbie aurifere e relativa pesca dell'oro, da cui ne deriva che sui fiumi si può andare tranquillamente a cercare oro; questo naturalmente se compatibile con le eventuali regolamentazioni particolari che possono avere le regioni o i parchi interessati. A lato pagina ci sono i tasti per visualizzare le normative di detti singoli particolarismi. 

Va detta una cosa è cioè che con questa sezione dedicata alle leggi io non intendo minimamente "scoraggiare" il cercatore: ho anzi diversi amici che agiscono tranquillamente in ogni dove fregandosene bellamente di divieti e normative. Queste pagine intendono solo informare sulla situazione legale e su quanto (o poco) si rischi al merito, di modo che ognuno possa poi regolarsi come meglio crede.   

 

Piemonte in breve. La legge impone che chiunque voglia intraprendere la raccolta di minerali per uso collezionistico e scientifico deve essere iscritto ad un registro regionale: la richiesta di iscrizione é gratuita e va inoltrata alla Regione Piemonte - Direzione Attività Produttive - Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattive che ha sede in Via Pisano n. 6 - 10152  TORINO. I numeri da contattare per informazioni sono invece il 011/432.30.60 o 011/432.28.80. Verrà rilasciata una comunicazione dell’avvenuta iscrizione nel registro dei raccoglitori di minerali, portatela con voi quando siete sul fiume, e se qualche guardia ignorante vi dice di sgombrare non state a discutere e mostrategli l’autorizzazione. (approfondimenti a lato pagina).

 

Lombardia in breve. In questa regione, la ricerca dell'oro e di altri minerali è libera e non occorre alcun certificato al merito. Andranno semplicemente rispettate le norme della Legge riportata qui a lato pagina, tenendo naturalmente presente che i vari parchi situati in questo territorio possono disporre invece di proprie regolamentazioni al merito.

 
Valle d'Aosta in breve. La Regione istituisce presso la struttura competente un registro regionale dei ricercatori e dei raccoglitori di fossili e di minerali da collezione. Chiunque intenda svolgere le attività è tenuto a darne comunicazione scritta al Presidente della Regione che, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, rilascia apposito attestato di iscrizione (approfondimenti a lato pagina).
 

Svizzera. Dopo gentile segnalazione (2009) di "El Loco", riporto qui a seguire le note informative che mi ha inviato sulla regolamentazione della ricerca di minerali: "...in Svizzera, per cercare minerali bisogna avere una patente che costa circa 150 Franchi (svizzeri, n.d.r.) e bisogna richiederla al Museo di Storia Naturale di Lugano. Volendo, è possibile scaricarsi il formulario da compilare   anche dal loro sito e vi andrà allegata una foto formato passaporto. Ps. se si intende agire in un patriziato bisogna allora fare una seconda domanda e pagare un' altra tassa. Inoltre, la ricerca di fossili e la raccolta è comunque proibita in tutto il Canton Ticino: occhio alle multe salatissime e alle denuncie in magistratura".

 

APPUNTI DA DOCUMENTI. 1729, 11 Luglio. Disposizioni delle Regie Costituzioni, Lib. VI, tit. VI delle miniere. 1) Tutti possono andare in cerca di miniere. 2) I feudatari investiti e i possessori dei fondi hanno il diritto di prelazione se i lavori non sono cominciati. 3) Nessuno può impedire lo scavo di miniere, e queste possono essere scavate anche in fondi altrui, mediante il risarcimento del danno. 4) La sospensione dei lavori per un anno comporta lo stato d’abbandono. 5) Le miniere non possono essere iniziate prima di aver consegnato i campioni alla Camera dei Conti e averne ricevuto licenza. 6) Il diritto di signoraggio, dovuto al re o al feudatario investito delle  miniere, é la decima dell’oro e dell’argento, la quindicesima del rame e stagno, la vigesima del piombo e ogni altro metallo prodotto, senza aggravio di spese. 7) I minerali estratti non possono essere esportati prima di essere ridotti in metallo, l’oro e l’argento non possono mai essere esportati, il rame non può essere esport. senza il parere del consiglio d’artiglieria. (cfr. modifiche e aggiunte apportate con il manif. del 1738 e con le Costituz. del 1770).

 

 

 

 

 

 

Approfondimenti di questa pagina

 

le Leggi in Lombardia
le Leggi in Piemonte
Leggi reg. Val d'Aosta
Parchi e loro Leggi

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Puoi collaborare inviando materiale generico o resoconti di esperienze personali: le schede riporteranno il tuo nome  (vedi qualche esempio).

Per la Rete. Oltre alle conseguenze nelle quali spesso s’incorre, tipo intervento da parte di terzi legittimamente interessati (un esempio), copiare o utilizzare contenuti d’altri siti porta quasi sempre a risultati screditanti per il proprio lavoro, soprattutto nel caso il materiale fosse tratto da web ben conosciuti e molto visitati i cui utenti, nel caso appunto ravvisassero (accidentalmente?) il contesto di cui sopra, considererebbero detta scopiazzatura come rivelatore della mancanza di buon gusto oltre che di idee nei confronti del gestore del sito in “odor” di plagio . In ogni caso si tratterebbe di un gesto che, al di la delle apparenze iniziali, non offrirebbe al proprio web alcuno sviluppo positivo per il semplice motivo che non è generato da un’azione costruttiva bensì passiva.  A mio modesto avviso, un sito per risultare interessante deve avere una propria personalità nella scelta dei contenuti e nel modo in cui questi vengono presentati: meglio ancora se caratterizzato da alcune informazioni non  facili da reperire. Altro che copiare da altri siti. Per il cartaceo. Talvolta vengo a sapere che qualcuno ha utilizzato paragrafi del sito nella stesura di qualche suo lavoro su cartaceo (libri ecc.): non mi riferisco certo ai seri scrittori e giornalisti che con una comune richiesta di autorizzazione via e-mail (la concedo sempre, salvo particolarismi) mi appagano anzi di soddisfazione per quanto concerne la mia attività in rete (e ciò mi basterebbe), ma piuttosto alle persone che pubblicano il contesto non solo senza chiedermene per semplice formalità il consenso, ma addirittura senza la buona educazione di citare, nel prodotto finito, il fatto di avere in qualche misura attinto anche dalle mie pagine. Non riporto per esteso le credenziali dei "maldestri autori" dei quali mi sono finora accorto perché ritengo che i loro nomi (e pubblicazioni annesse) non meritino qui di essere "pubblicizzati" in alcun modo, cioè esattamente al contrario e nel rispetto di come invece solitamente mi comporto con tutte le persone che mi contattano in simili circostanze e delle quali in seguito io segnalo appunto con piacere (è nell'interesse informativo del sito) la pubblicazione che li riguarda. Insomma, una questione d'impostazione e correttezza reciproca che tra l'altro può solo agevolare entrambi.